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IMU 2023

Ultima modifica 16 settembre 2024

Argomenti :
Imposte

I.M.U. – Imposta municipale propria 2023

NOVITA’  anno 2023

  • ESONERO DAL PAGAMENTO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE. La legge di Bilancio 2023 prevede l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente . Deve trattarsi di immobili per i quali i legittimi possessori non hanno la disponibilità e quindi non possono utilizzarli . Per ottenere il beneficio fiscale è richiesto che il proprietario o il titolare di altro diritto di godimento presenti una denuncia per violazione di domicilio, per occupazione di terreni ed edifici, o comunque una denuncia penale all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva . Il soggetto passivo, inoltre, deve comunicare al Comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione
  • NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU – con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di IMU che disciplinavano la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione del tributo. Le disposizioni in questione sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualifica di abitazione principale e quindi del riconoscimento  dell’esenzione IMU alla presenza di un doppio requisito, dimora abituale e residenza anagrafica,  in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo IMU,  anziché in capo  solo a quest’ultimo. L’affermarsi di questo principio ha  dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi  che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora  effettiva e non fittizia, quali presupposti  alla base di un principio non automatico,  ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione .

Per l’IMU 2023 trovano applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019 – Legge di Stabilità 2020 – che all’ art 1 commi da 739 a 783 ha dettato e raccolto la nuova regolamentazione dell’Imposta Municipale Propria, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità anni 2021 e 2022 , oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022 sopra richiamata .

L’IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) e a seguito di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel Comune di Scandiano.

L’IMU NON E’ DOVUTA ai sensi dell’art 1 , commi 740 e 741, lett.b) e lett.c) della di Stabilità 2020 (L.n. 160/2019) e successive modificazioni :

  • Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le loro pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
  • Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
  • Per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • Per l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei VF e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • Per i Fabbricati Merce, ossia i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono ESENTI dall’IMU . Rimane ovviamente a carico dei proprietari di tali immobili l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza al fine di poter beneficiare dell’esenzione . Tale esenzione decorre dal 1/1/2022

Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Scandiano sono esenti dal pagamento:

  • gli immobili abitativi di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non occupati e a disposizione del proprietario;

TERRENI AGRICOLI: (art. 1, comma 741, lett.e), comma 746, comma 758, L. n. 160/2019) SONO ESENTI dall’IMU:

  • I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art 1 , comma 3, del D. Lgs 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • I terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ex art 15 L 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del MEF n 9 del 14/06/1993. AREE COLLINARI SVANTAGGIATE

AREE EDIFICABILI (art 1, comma 741, lett.d, e comma 746 L. n. 16072019)
Per le aree fabbricabili, così qualificate dai vigenti strumenti urbanistici il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Con delibera n. 24 del 09/03/2022 la Giunta Comunale ha deliberato per l’anno 2022 i valori delle aree edificabili apportanto alcune modifiche  rispetto ai valori deliberati per l’anno 2021.

In particolare per l’anno 2022 è stata deliberata una riduzione dei valori pari al 10% per gli ambiti residenziali qualificati “Tessuto Urbano di matrice moderna” art 10 RUE con indice 0,50 mq/mq, ed una riduzione pari al 5% per gli ambiti con prevalente funzione produttiva qualificati “Tessuto specializzato per attività produttive” art 14 del RUE indice 0,60 mq/mq.

I Valori di riferimento  delle Aree edificabili per l’anno 2023 sono deliberati dalla Giunta Comunale con atto n.108 del 26/05/2023, lasciandoli invariati rispetto all’anno 2022.

VALORI AREE EDIFICABILI 2022 e 2023 RUE E PRG

CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO. Per  l’anno 2023 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è ridotta al 50%. Rimane l’agevolazione anche per la tassa rifiuti (sia tassa sui rifiuti avente natura di tributo sia tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo) dovuta in misura ridotta di due terzi.

COMODATO GRATUITO : (Art. 1 comma 746,lett.c), L 160/2019) gli immobili abitativi, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) possono usufruire della riduzione del 50 % della base imponibile purché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2020, sopra citata ossia :

  • registrazione del contratto;
  • utilizzo da parte del comodatario dell’immobile come abitazione principale;
  • possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l’altra concessa in comodato al genitore o al figlio;
  • possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi;

A fronte del possesso di tali requisiti il comodante applicherà all’immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato una riduzione del 50 % della base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). Il contribuente dovrà presentare un’ autocertificazione mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, che attesti il possesso dei requisiti ;

CONTRATTI CONVENZIONATI (art 1, comma 760 L.n. 160/2019) per gli immobili locati a contratto convenzionato , di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta IMU , determinata applicando l’aliquota del Comune, è ridotta del 25 % . Il contribuente dovrà presentare un’ autocertificazione mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, che attesti il possesso dei requisiti ;

FABBRICATI STORICI E IMMOBILI INAGIBILI (art. 1, comma 747, L.n. 160/2019) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi :

  1. a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs n. 42/2004.
  2. b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato . Perché sia riconosciuta l’agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

ALIQUOTE IMU ANNO 2023
Con delibera di Consiglio Comunale – n. 9  del 31/01/2023 – sono state riconfermate per l’anno 2023 le aliquote IMU approvate nell’anno 2022 con la delibera CC n 116 del 23/12/2021

VEDI TABELLA ALLEGATA

IMPORTANTE PER FABBRICATI DEL GRUPPO D

FABBRICATI D1- D2- D3-D4-D6-D7-D8 a qualsiasi uso destinati , vuoti, affittati utilizzati dal proprietario :
Il Comune di Scandiano ha deliberato per questi fabbricati l’aliquota del 9,3 per mille . L’imposta deve essere così suddivisa: – quota di IMU pari al 7,6 per mille da versare allo Stato con codice tributo 3925 – quota di IMU pari all’1,7 per mille da versare al Comune con codice tributo 3930

FABBRICATI D5 : Il Comune di Scandiano deliberato per questi fabbricati l’aliquota del 10,6 per mille . L’imposta deve essere così suddivisa: — – – quota di IMU pari al 7,6 per mille da versare allo Stato con codice tributo 3925 – quota di IMU pari al 3,0 per mille da versare al Comune con codice tributo 3930

FABBRICATI D10 : Il Comune di Scandiano deliberato per questi fabbricati l’aliquota del 1,0 per mille, purchè strumentali all’agricoltura . L’imposta deve essere versata interamente al Comune

IMPORTANTE PER FABBRICATI C1 E C3

Per i fabbricati del gruppo catastale C/1 e C/3, il Comune di Scandiano ha deliberato :

  • Aliquota del 9,0 per mille purché i fabbricati non siano affittati, ma utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Il contribuente dovrà presentare un’ autocertificazione mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta;
  • Aliquota del 10,6 per mille in tutti gli altri casi (immobili affittati, vuoti .. ecc)

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Terreni Agricoli:
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore.

Dal 1° gennaio 2016 il moltiplicatore dei terreni agricoli è pari a 135.

Scompare il moltiplicatore pari a 75 poiché i terreni a cui si applicava, ossia i terreni condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in quanto ESENTI dal pagamento dell’IMU.

AVVERTENZE

Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento operoso per sanare in autoliquidazione il tardivo/omesso versamento.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

tabella aliquote IMU 2023
16-09-2024

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Valori aree ed 2023
16-09-2024

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