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Regione Emilia-Romagna
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“Scandiano e Arceto: spazi, imprese, comunità”

“Scandiano e Arceto: spazi, imprese, comunità” - bando per la concessione di contributi per l’attivazione degli Hub urbani e di prossimità già riconosciuti dall’Ente regionale

Data :

7 settembre 2026

“Scandiano e Arceto: spazi, imprese, comunità”
Municipium

Descrizione

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1384 del 3 agosto 2026, ha approvato il finanziamento del progetto “Scandiano e Arceto: spazi, imprese, comunità”, con il quale il Comune di Scandiano ha partecipato al bando per la concessione di contributi finalizzati all’attivazione degli Hub urbani e di prossimità già riconosciuti dalla Regione.
Il progetto, in linea con quanto previsto dal bando regionale, prevede la pubblicazione di un bando rivolto alle imprese entro due mesi dal ricevimento della notifica del finanziamento regionale e la concessione dei contributi alle imprese ammissibili entro i successivi sei mesi.
I bandi di prossima emanazione dovranno rispettare i seguenti requisiti di base, previsti dal bando regionale.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dei contributi le imprese che, al momento della presentazione della domanda al Comune di riferimento, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere unità locali insediate all’interno dell’Hub interessato, con priorità per quelle che dispongano di vetrina al piano terra con affaccio su strada, area pubblica o all’interno di corti e con locali direttamente accessibili alla clientela, nonché per le imprese che esercitano attività di commercio su area pubblica mediante concessione di posteggi in mercati, o di posteggi isolati, localizzati all’interno dell’Hub interessato;
b) aver aderito all’accordo di partenariato di cui alla lettera C) del paragrafo contenuto nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1013/2024, relativo all’Hub di riferimento, entro il termine di presentazione della domanda di contributo al Comune;
c) essere MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
d) essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio e risultare, in ogni caso, attive alla data di conclusione del progetto, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione;
e) non operare nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 (“de minimis”);
f) non essere sottoposte a procedura concorsuale con finalità liquidatorie né ad altra procedura estintiva equivalente ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Costituiscono, inoltre, condizioni di ammissibilità all’accesso alle agevolazioni, conformemente a quanto previsto dal Codice degli incentivi di cui al D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184:
  • l’insussistenza, in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del medesimo decreto;
  • l’assenza della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’assenza di condanne, a carico dei legali rappresentanti o degli amministratori dell’impresa proponente, pronunciate con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati che costituiscano motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
  • l’assenza di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), verificate ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 184/2025;
  • l’adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsti dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Possono beneficiare dei contributi anche le imprese di nuovo insediamento e/o di nuova costituzione, a condizione che avviino l’attività nell’ambito dell’Hub interessato entro i termini previsti dai singoli bandi comunali e, in ogni caso, prima dell’erogazione del contributo da parte del Comune.
In fase di erogazione finale del contributo da parte dei Comuni, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’irregolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC determina l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 31, comma 8-bis, del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013.
2. Interventi finanziabili
Sono finanziabili gli interventi in conto capitale realizzati dalle imprese e finalizzati alla qualificazione e all’innovazione delle attività insediate, nonché all’insediamento di nuove imprese all’interno degli Hub, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile.
Gli interventi possono riguardare, in particolare:
  • l’apertura, la ristrutturazione o l’ammodernamento dei locali;
  • l’acquisto di attrezzature, impianti e arredi strettamente funzionali all’attività;
  • l’adeguamento delle vetrine e delle insegne, preferibilmente in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica;
  • la digitalizzazione e l’innovazione dell’offerta commerciale, anche attraverso l’innovazione gestionale e il miglioramento e/o l’ampliamento dei sistemi di vendita e dei servizi offerti, mediante l’introduzione delle più avanzate tecnologie digitali e informatiche.
Gli interventi dovranno essere realizzati dalle imprese entro i termini previsti dai rispettivi bandi comunali e, in ogni caso, dovranno essere avviati a decorrere da una data non antecedente a quella di emanazione dei bandi medesimi.
Gli interventi dovranno inoltre essere conclusi e rendicontati ai Comuni competenti in coerenza con il termine di rendicontazione del 31 dicembre 2027, tenuto conto dei tempi necessari ai Comuni per la verifica della rendicontazione e per l’erogazione dei contributi.
3. Intensità delle agevolazioni, regime di aiuto e cumulabilità
Il contributo alle imprese potrà essere concesso nella misura massima del 60% della spesa ammissibile. L’importo massimo concedibile per ciascun progetto sarà definito dai singoli bandi comunali.
Gli aiuti alle imprese dovranno essere concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023, serie L.
Gli aiuti concessi alle imprese sulla base del Regolamento (UE) 2023/2831 potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime spese ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del medesimo Regolamento.
Resta salva la facoltà dei Comuni, in sede di emanazione dei bandi destinati alle imprese, di introdurre il divieto di cumulo con altri aiuti.
4. Spese finanziabili e ammissibilità
Con riferimento ai progetti realizzati dalle imprese, sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al punto 2, le cui fatture, o titoli di spesa equivalenti:
  • siano conformi alle vigenti disposizioni civilistiche, contributive e fiscali;
  • siano pertinenti e imputabili ai rispettivi progetti approvati e finanziati dal Comune di riferimento;
  • riportino il Codice Unico di Progetto (CUP), comunicato dal Comune competente in sede di concessione del contributo alle imprese beneficiarie;
  • siano sostenute e pagate dalle imprese beneficiarie entro i termini previsti dai rispettivi bandi comunali.
In ogni caso, le spese non potranno essere antecedenti alla data di emanazione del bando da parte del Comune e dovranno essere sostenute in coerenza con il termine di conclusione e rendicontazione di cui al comma 1 del paragrafo 2.2.
Ai fini della determinazione dell’ammissibilità temporale di una spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.
In ogni caso, le spese dovranno:
  • essere contabilizzate conformemente alle disposizioni di legge applicabili;
  • aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte dell’impresa, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento e tali da consentire di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione;
  • essere pagate mediante strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti, quali, a titolo esemplificativo, bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.BA./SDD o carta di credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della relativa quietanza sul conto corrente, dalla quale risulti il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e il fornitore;
  • essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.
Con riferimento agli interventi finanziabili, non sono ammesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese:
  • interessi passivi;
  • imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
  • acquisto di terreni e fabbricati;
  • acquisto di beni usati;
  • lavori in economia;
  • materiali di consumo e minuterie;
  • spese per il personale dipendente delle Amministrazioni comunali, ad eccezione delle spese relative al manager dell’Hub;
  • rimborsi spese per vitto, alloggio e trasferimenti;
  • spese pagate in contanti o mediante compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore, nonché spese autofatturate.
Adesione agli accordi di partenariato
L’adesione agli accordi di partenariato è aperta a tutti i soggetti interessati.
È possibile aderire compilando il modulo allegato.
 
È possibile aderire compilando il modulo allegato.
Ai fini dell’adesione, l’attività interessata deve essere insediata all’interno dell’Hub di riferimento, come individuato nella planimetria allegata.
Municipium

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Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2026, 11:19

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