Descrizione
L'Amministrazione Comunale ricorda a tutti i proprietari che, per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, occorre rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile, con l’obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie, di tenerli sgombri fino a 6 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, di un’apposita “barriera taglia fuoco”, costituita da una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 2 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
A seguire si riporta il testo dell'avviso pubblicato anche all'albo pretorio del Comune
IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 29/08/2025 da parte di FER – Ferrovie Emilia Romagna avente ad oggetto “Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie”;
PREMESSO che per fronteggiare l’emergenza incendi lungo le linee ferroviarie, si rappresenta la necessità di avviare tutte le azioni preventive necessarie a scongiurare il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie riconducibili alla presenza di vegetazione;
RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi:
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Il DPR 753/1980, con particolare riferimento alle disposizioni volte a garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile, con l’obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti alle linee ferroviarie, di tenerli sgombri fino a 6 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, di un’apposita “barriera taglia fuoco”, costituita da una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 2 metri, da tenere costantemente priva di seccume vegetale (artt. 38, 52, 55, 56 e 63);
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il Regolamento del Verde del Comune di Scandiano (art. 34) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 nella seduta del 28/10/2021;
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il Regolamento di Polizia e Decoro Urbano (art. 21) adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 nella seduta del 23/02/2016 e modificato con Deliberazione n. 87 nella seduta del 18/12/2017;
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il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
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la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
CONSIDERATO:
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che, a fronte del rischio di incendi lungo le linee ferroviarie, risulta necessario garantire la rimozione della pericolosità derivante dalla presenza di seccume vegetale nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie;
RICORDA
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ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie l’obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza delle rotaie da alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dai suddetti artt. del DPR 753/80.
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ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni confinanti con le linee ferroviarie l’obbligo di tenerli sgombri fino a 6 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, di un’apposita “barriera taglia fuoco”, costituita da una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 2 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale
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Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2025, 13:57