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Unione Civile

Servizio attivo

Un'unione civile è una forma di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

  • I soggetti cui è destinato il procedimento sono due persone, italiane o straniere, dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela.
  • Gli stranieri interessati a costituire una unione civile con cittadini italiani o stranieri devono presentare all’Ufficiale di Stato civile un Nulla osta dell’autorità del proprio paese di origine nel quale si attesti che, secondo le leggi cui il richiedente è sottoposto, nulla osta alla costituzione di una unione civile, che deve essere legalizzato dalla Prefettura.
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Descrizione

La UNIONE CIVILE, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.

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Come fare

Il servizio può essere attivato presentando la Domanda di avvio del procedimento per la costituzione di unione civile in formato PDF, allegando i documenti di riconoscimento delle parti.  I cittadini stranieri devono allegare anche  il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati), legalizzato dalla Prefettura.

Una volta ricevuta la domanda, il Comune verifica entro 30 giorni le dichiarazioni rese acquisendo d'ufficio eventuali documenti necessari e prepara un verbale che sarà sottoscritto da entrambi i partner presso l'Ufficio di Stato Civile previo appuntamento.

Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale, le parti dovranno unirsi civilmente davanti all'ufficiale di stato civile e due testimoni sottoscrivendo il vero e proprio atto di unione. Se l'unione civile non è costituita nei termini prescritti, la domanda si considera nulla e occorre rifarla.

Se le parti vorranno celebrare l'unione civile in una una delle sale adibite al rito del comune di Scandiano, dovranno prenotare la sala compilando la relativa modulistica al seguente link: https://www.comune.scandiano.re.it/it/documenti_pubblici/modulistica-per-la-celebrazione-del-matrimonio-civile

Se una delle due parti dell'unione civile per infermità o altri motivi molto gravi giustificati all'ufficio dello stato civile non può recarsi in Comune, l'ufficiale si trasferisce con il segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita, sempre all'interno del territorio comunale, e, alla presenza dei testimoni, costituisce l'unione civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 70-novies).

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Cosa serve

Per potere dichiarare la costituzione della unione civile, le parti devono possedere i seguenti requisiti:

  • Essere maggiorenni e dello stesso sesso
  • Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone
  • Non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall’art. 87 primo comma del Codice civile
  • Essere capaci di intendere e volere
  • Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del Codice civile
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Cosa si ottiene

Atto di stato civile con dichiarazione costitutiva dell’Unione

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Tempi e scadenze

Dalla sottoscrizione del verbale, l'unione civile deve avvenire entro 180 giorni, dopo i quali la domanda si considera nulla.

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Procedure collegate all'esito

Il nuovo istituto dell’unione civile
La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio, tranne, in pratica, il diritto di adottare e l’obbligo di fedeltà.

I doveri- i componenti dell’unione civile, che vengono definiti “parti dell’unione”, con la dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).

Il cognome– le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell’Unione, possono decidere di assumere, per la durata dell’unione un “cognome comune” scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come “comune” (comma 10 legge 76/2016).

Il regime patrimoniale– il regime “ordinario” dell’unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016)

La certificazione– l’Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell’unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell’unione.

I documenti– in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l’indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: “unito civilmente” o “unita civilmente”

Cessazione della Unione civile

L’Unione civile si scioglie in caso di :

  • morte di una delle parti
  • per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.
  • a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
  • nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1°dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
  • per rettificazione di sesso di una delle parti
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Costi

Non sono previsti costi.

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Le principali norme di riferimento sono:

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, commi da 1 a 35
  • DPCM 23 luglio 2016, n. 144
  • Circolare ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016

Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2025, 13:45

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