Materie del servizio
A chi è rivolto
Il versamento della imposta IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili, pertanto la dichiarazione è dovuta nei soli casi intervengano variazioni sugli immobili, specificatamente previsti dalle istruzioni alla compilazione del modello, tali da comportare un diverso ammontare d’imposta.
Come fare
Il Decreto ministeriale del 24/04/2024 approva i nuovi modelli e le istruzioni alla loro compilazione (alle quali si rimanda per la regolamentazione degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti passivi d’imposta), precisando che la dichiarazione IMU-IMPi e la dichiarazione IMU-ENC vanno presentate al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati nel modello.
La presentazione deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Scandiano da parte dell’interessato o di un suo delegato;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Scandiano presso Ufficio Tributi Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE)
- con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: scandiano@cert.provincia.re.it
- per via telematica dal dichiarante (previa abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline);
- per via telematica tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni. (CAF e Patronati)
La dichiarazione deve essere presentate esclusivamente con modalità telematica qualora ricorrano le seguenti fattispecie:
- Dichiarazione IMU-ENC (art. 1, commi 759, lettera g) e 770, legge n. 160/2019);
- Dichiarazione IMU-IMPi per gli immobili per i quali ricorre l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g-bis), legge n. 160/2019.
Cosa serve
Modello dichiarzione IMU (allegato in fondo alla pagina) oppure clicca qui
Cosa si ottiene
Dichiarazione IMU
Tempi e scadenze
L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
Pertanto le variazioni intervenute nel corso del corrente anno d’imposta dovranno essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e della TASI.
Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
- un terreno agricolo è divenuto edificabile, o viceversa, in corso d’anno;
- un’area edificabile ha mutato il proprio valore imponibile in corso d’anno oppure rispetto all’anno precedente;
- un fabbricato è stato sottoposto ad interventi di recupero edilizio come definiti dall’articolo 1, comma 746, legge n. 160/2019, e, pertanto, la base imponibile va determinata in ragione del valore dell’area edificabile;
- si è costituito un diritto di abitazione su un alloggio, e pertinenze, a seguito di decesso del coniuge (art. 540, codice civile);
- si è acquisito o si è perso il diritto ad un beneficio (riduzione, esenzione);
- la soggettività passiva d’imposta è attribuita al locatario finanziario nel caso di leasing immobiliare, oppure cessa la soggettività passiva in capo al locatario finanziario a causa del recesso contrattuale anticipato;
Di seguito alcuni casi frequenti di variazioni per i quali NON è dovuta la dichiarazione IMU (per un elenco più esaustivo si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU):
- cambio di residenza anagrafica e dimora abituale in forza della quale una alloggio assume o perde il diritto alla qualifica di abitazione principale, in quanto le informazioni sono direttamente assunte dall’Ufficio presso l’anagrafe della popolazione residente;
- acquisto o vendita di un terreno avente natura agricola;
- acquisito o vendita di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto;
- variazione della rendita catastale per intervenuta rettifica da parte dell’Agenzia delle entrare rispetto ad una rendita precedentemente proposta con procedura Docfa.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili di proprietà degli Enti non commerciali individuati dall’art. 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019, il comma 770 della medesima norma stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e, quindi, indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificate variazioni che comportano un diverso ammontare dell’imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione è, anche in tal caso, fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
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CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO. A decorrere dall’anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è ridotta al 3,75 per mille. Rimane l’agevolazione anche per la tassa rifiuti (sia tassa sui rifiuti avente natura di tributo sia tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo) dovuta in misura ridotta di due terzi.
Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2024, 12:49