Materie del servizio
A chi è rivolto
La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che:
- sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano
- sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
- sono stati cancellati per irreperibilità
- provengono dall'estero.
Descrizione
Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall'estero in un altro Comune italiano.
Come fare
Le richieste di residenza devono essere presentate:
– tramite mail all’indirizzo: anagrafe@comune.scandiano.re.it utilizzando i moduli reperibili sul questa pagina, più sotto, alla voce cambiamento di residenza; oppure
– tramite la Piattaforma on-line ANPR accessibile tramite SPID. In caso di impossibilità di accesso alle modalità telematiche è possibile prendere appuntamento contattando l’Ufficio Anagrafe
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente alla CEE deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B).
Cosa serve
Per essere iscritti all’anagrafe dei residenti è necessario aver stabilito la dimora abituale all’interno del territorio del Comune di Scandiano o aver apportato variazioni alla composizione del proprio nucleo familiare (persone entrate o uscite).
i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
- direttamente all’ufficio anagrafe di Corso Vallisneri n. 6
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di SCANDIANO Ufficio Anagrafe CORSO VALLISNERI 6 – 42019 SCANDIANO (RE)
- per fax al numero 0522764212
- per via telematica all’email anagrafe@comune.scandiano.re.it o tramite PEC all’indirizzo demografici.scandiano@cert.provincia.re.it
Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cosa si ottiene
L'iscrizione all'anagrafe dei residenti
Tempi e scadenze
A seguito della dichiarazione resa l’ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a :
- registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime;
- accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (o la registrazione) stessa
- e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per “immigrazione”, si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
Procedure collegate all'esito
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell’art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all’ accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
- nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall’estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l’interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- nell’ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall’estero del cittadino iscritto all’ AIRE si cancellerà l’interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
- nel caso di cambiamento di abitazione si registrerà nuovamente l’interessato nell’abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata
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Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024, 23:17