Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che trasferiscono la propria dimora abituale (residenza)
Descrizione
La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all'accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Come fare
La dichiarazione di residenza può essere presentata, in alternativa mediante una delle seguenti modalità:
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Dal sito internet: ANPR (https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/) con la propria identità seguendo la procedura;
oppure inviando la documentazione, qui di seguito indicata, compilata in ogni sua parte:
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Per posta elettronica all'indirizzo: anagrafe@comune.scandiano.re.it
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Per PEC - Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: scandiano@cert.provincia.re.it
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Per posta raccomandata A.R. all'indirizzo: Corso Vallisneri 6 – 42019 SCANDIANO (RE)
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Personalmente consegnando la documentazione, qui di seguito indicata, compilata in ogni sua parte, presso lo Sportello anagrafico negli orari di apertura, prendendo il numero per l'attesa, in ordine di arrivo.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli e deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza.
Cosa serve
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il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte (MODELLO “A”);
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documento d’identità di tutti i soggetti;
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firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
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Estremi catastali e indirizzo completo dell'immobile; in assenza di numero civico non sarà possibile ricevere la pratica di residenza.
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regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o in caso sia sia ospitati, dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio (MODELLO “B”);
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patenti di guida;
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identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
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Se il trasferimento avviene in un'abitazione dove sono già residenti altre persone o nuclei famigliari, è richiesto la dichiarazione di almeno un componente maggiorenne della famiglia già residente (MODELLO “C”);
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Nel caso in cui non ci siano vincoli affettivi o di parentela, è possibile richiedere lo stato di famiglia separato;
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Le dichiarazioni relative ai minori possono essere presentate solamente da chi ne esercita la potestà o tutela contestualmente o allegando la dichiarazione del secondo genitore (MODELLO “D”);
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documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari elencata negli allegati “E” per i cittadini appartenenti all'Unione Europea ed “F” per i cittadini extra-comunitari.
Cosa si ottiene
Variazione residenza.
Tempi e scadenze
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso in cui la verifica sia positiva il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione al richiedente.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.
Procedure collegate all'esito
VARIAZIONE DI RESIDENZA E VEICOLI INTESTATI
Con la dichiarazione di residenza il Comune provvede a comunicare il nuovo indirizzo alla motorizzazione per l'aggiornamento dell'archivio degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli. Non è più prevista la stampa e l'invio del talloncino di aggiornamento dell'indirizzo di residenza né sulla patente di guida né sul libretto di circolazione.
APERTURA DELLA POSIZIONE TARIFFA RIFIUTI
Si vedano le indicazioni contenute nell'allegato “G”.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1′art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. Inoltre, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, avverrà il ripristino, d'ufficio, delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
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Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
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Legge 7 agosto 1990, n. 241
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Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)
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Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)
Accedi al servizio
Costi
I servizi descritti di cambio residenza sono gratuiti
Condizioni di servizio
Contatti Utili
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Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2025, 15:31