Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per intervento edilizio

Servizio attivo

Per realizzare un intervento edilizio (es. su edifici, aree cortilive, piscine, recinzioni, tettoie, ...) non riconducibile alla attività edilizia libera e non soggetto a permesso di costruire.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Impresa, Cittadino 

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Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è obbligatoria per realizzare gli interventi edilizi elencati dall’art. 13 della L.R. 15/2013.

Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della L.R. 15/2013 .

La SCIA deve contenere l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa a cui è affidata l’esecuzione delle opere previste.

I lavori previsti dalla SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono essere ultimati entro tre anni dalla medesima data, salvo proroghe comunicate ai sensi dell’art. 16 della LR 15/2013 e s.m.i.

A lavori ultimati deve essere presentata la Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCEA) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

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Come fare

Devi rivolgerti a un tecnico abilitato.

La modulistica e le eventuali integrazioni successive devono essere presentate tramite PEC 

La modulistica per la SCIA è stata predisposta dalla Regione Emilia Romagna ed è scaricabile dal link regionale

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Cosa serve

I documenti (allegati obbligatori) che devono accompagnare la SCIA, sono elencati nel Modulo 1 della Modulistica regionale unificata, che deve essere sempre presentato insieme al Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione.

La modulistica regionale è consultabile dal portale della Regione Emilia Romagna

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Cosa si ottiene

Pratica amministrativa necessaria all’esecuzione di intervento edilizio subordinato per legge a SCIA.

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Tempi e scadenze

Eventuale richiesta di integrazioni entro 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.

Il termine può essere sospeso per richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata.

I lavori previsti dalla SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono essere ultimati entro tre anni dalla medesima data, salvo proroghe comunicate preventivamente ai sensi dell’art. 16 della LR 15/2013 e s.m.i.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio

Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2024, 19:05

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