Materie del servizio
A chi è rivolto
In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato volontariamente apposita domanda o d’ufficio, inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge
Descrizione
L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Come fare
Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici di pace è necessario:
• cittadinanza italiana
• essere residenti nel Comune
• essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
• avere età compresa tra i 30 ed i 65 anni
• essere in possesso del diploma di licenza media inferiore (i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello dovranno possedere oltre ai requisiti suddetti il titolo di studio di Scuola media superiore)
N.B.: non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine Giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Cosa serve
Per far parte dei giudici popolari è necessario presentare domanda presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di luglio di tutti gli anni dispari. Qualora non ci siano domande l’ufficio elettorale procederà all’iscrizione di tutti coloro che essendo iscritti alle liste elettorali del Comune posseggano i requisiti di cui sopra.
Per tutte le informazioni sulla creazione degli albi definitivi, sulla durata dell’incarico e sul rimborso, vai sul sito del Ministero della Giustizia.
Cosa si ottiene
Iscrizione all'Albo dei giudici popolari
Tempi e scadenze
La domanda di iscrizione, da presentare all’ufficio elettorale del comune di residenza , deve essere presentata entro il 31 luglio degli anni dispari. Una volta perfezionata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione.
Procedure collegate all'esito
NOMINA ED EVENTUALI SANZIONI
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):
predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di appello
effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l’intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l’assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un’urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all’estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un’altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell’inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall’urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all’inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In questo caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di presentarsi.
Costi
L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 15 settembre 2024, 10:16