Materie del servizio
A chi è rivolto
Proprietari di immobili: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili, secondo le definizioni di legge, o titolari di diritti reali di godimento (Usufrutto, diritto di abitazione, diritto di superficie)
Descrizione
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019.
A seguito delle novità introdotte dal 2020, il Comune, con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 29/06/2020 ha adottato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).
COME SI CALCOLA:
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Giorni nel mese in capo al cedente |
Giorni nel mese in capo all’acquirente |
Soggetto passivo per intero mese |
---|---|---|
15 |
16 |
acquirente |
15 |
15 |
acquirente |
14 |
14 |
acquirente |
L’imposta annua dovuta va determinata applicando al valore imponibile l’aliquota adottata dal Comune per la specifica fattispecie d’immobile, rapportando, poi, l’imposta alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno in cui il possesso si è protratto.
Come fare
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.
Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno nel caso si opti per l’uso del modello F24:
Codice Comune: I496
- 3912: IMU abitazione principale (solo per versamenti relativi a categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)
- 3913: IMU fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità di tipo strumentale)
- 3914: IMU terreni agricoli
- 3916: IMU aree fabbricabili
- 3918: IMU altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
- 3925: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D)
- 3930: IMU immobili gruppo catastale D (produttivi, esclusi D/10 e beni merce appartenenti al gruppo catastale D)
- 3939: IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché non locati (sono compresi anche i fabbricati che appartengono al gruppo catastale D e rientrano nella definizione di bene merce). ATTENZIONE: a partire dall’anno d’imposta 2022 l’articolo 1, comma 751, legge n. 160/2019, dispone l’esenzione dall’IMU per tale tipologia di fabbricati; il codice tributo va, pertanto, utilizzato nell’eventualità debbano effettuarsi versamenti di regolarizzazione (ravvedimento operoso) per le annualità antecedenti il 2022.
Per i cittadini italiani residenti all’estero le modalità di versamento sono differenti a seconda che quanto dovuto sia a favore del Comune o dello Stato (quota per i soli fabbricati del gruppo catastale D, esclusi D/10).
Per le somme dovute al Comune di Scandiano:
il versamento dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
COMUNE DI SCANDIANO - SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE COATTIVA
IBAN : IT19P0760112800001024445650
CIN: P - ABI : 07601 – CAB: 12800
N CONTO: 001024445650 - Codice BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX
Come causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati
- l’annualità di riferimento
- l’indicazione “acconto” o “saldo” nel caso di pagamento in due rate, l’indicazione “acconto e saldo” nel caso di pagamento in unica soluzione
- l’indicazione “ravvedimento” qualora il versamento eseguito riguardi la regolarizzazione di precedenti inadempimenti fiscali
Versamento minimo
Sulla base del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali non sono dovuti versamenti per somme inferiori a euro 5,00 di imposta annua.
Ravvedimento operoso
Chi non ha provveduto a versare l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” seguendo le istruzioni riportate nell’apposita scheda.
Cosa serve
Modello F24 cartaceo o editabile (allegato in fondo, oppure clicca qui)
Tabella Aliquote IMU allegata in fondo alla pagina oppure vedi tabelle
Cosa si ottiene
Pagamento dell'IMU
Tempi e scadenze
Il servizio è sempre attivo.
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Casi particolari
IMU ANNI PRECEDENTI:
Costi
Il servizio di informazioni e la modulistica sono gratuiti. L'IMU si versa in autoliquidazione alle scadenze di legge.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Nel caso la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente o l’aliquota e la detrazione dell’anno in corso se già deliberate dal Comune.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate dal Comune e dell’evoluzione in corso d’anno che ha interessato gli immobili e le quote di proprietà sugli stessi.
Resta in ogni caso nelle facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno dell’anno in corso.
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.
Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2024, 13:49