Descrizione
Scandiano ha una nuova area sosta per autocaravan. Con ordinanza n. 199 del 5/08/2024 è stata istituita formalmente nelle adiacenze del parcheggio pubblico accessibile da via Mazzini e da via della Passerellae. Con lo stesso atto ne è stato regolamentato l’uso.
Che tutti coloro che intendono accedere con proprio autocaravan alla suddetta area di sosta dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
• La sosta all’interno dell’area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall’art. 54 lettera m) del D.Lgs 285/92 cioè: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. La sosta all’interno dell’area camper non è permessa ai caravan (roulotte) definite dall’art. 54 lettera e) del D.Lgs. 285/92 cioè rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale. Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). La violazione di quanto disposto comporta per il trasgressore l’obbligo di
allontanamento dall’area camper, oltre ad eventuali sanzioni elevate dal personale addetto al controllo:
• L’area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 3 autocaravan contemporaneamente. L’area è aperta minimo 6 giorni su sette settimanali, in quanto può essere riservato un giorno di chiusura per la pulizia e/o manutenzione dell’area. Gli orari di accesso e recesso dall’area così come l’eventuale giorno di chiusura saranno stabiliti con apposito successivo provvedimento;
• La sosta delle autocaravan, trattandosi di area di sosta non a pagamento, è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell’insediamento. Non è consentita l’attività di campeggio o ogni altra attività eccedente la “sosta”, così come indicata dall’art 185 del del D.lgs 285/1992;
• La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista e l’allontanamento dall’area camper;
• La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di
ingresso ed uscita. E’ altresì vietato sostare nei pressi della zona dedicata alle operazioni di camper service;
• E’ permesso applicare all’apposita presa dell’acqua presente all’interno dell’area, tubazioni idonee a captare l’acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l’incolumità e la sicurezza. E’ permessal’utilizzazione dell’acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. E’ vietato l’utilizzo dell’acqua per lavaggio automezzi e/o usi diversi dal recedente comma. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico. La violazione di quanto disposto comporta per il trasgressore l’obbligo di allontanamento dall’area camper, oltre ad eventuali sanzioni elevate dal personale addetto al controllo;
• E’ assolutamente vietato all’interno dell’area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l’accensione di fuochi al di fuori delle aree appositamente attrezzate (se presenti), lo sradicamento dell’erba, lo spoglio e l’abbattimento degli alberi, l’arrampicamento sugli alberi, l’asportazione e il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale, il gioco con palloni od oggetti di lancio. E’ altresì vietata la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola (come da ordinanza sindacale n.07 del 26/11/2008), il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai veicoli, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l’autore del danno o l’obbligato in solido dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori con sacchi chiusi e legati e nel rispetto della normativa vigente in materia;
• Ai sensi dell’art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992;
• L’impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all’art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell’area camper. I conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico sanitario subito dopo l’uso. E’ severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato al punto precedente, così come il lavaggio automezzi.
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Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2024, 15:48