Descrizione
La UNIONE CIVILE, introdotta nella legislazione italiana dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da altra unione civile.
Il servizio può essere attivato presentando la Domanda di avvio del procedimento per la costituzione di unione civile in formato PDF, allegando i documenti di riconoscimento delle parti. I cittadini stranieri devono allegare anche il nulla osta alla costituzione di unione civile rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese di origine (normalmente i Consolati), legalizzato dalla Prefettura.
Una volta ricevuta la domanda, il Comune verifica entro 30 giorni le dichiarazioni rese acquisendo d'ufficio eventuali documenti necessari e prepara un verbale che sarà sottoscritto da entrambi i partner presso l'Ufficio di Stato Civile previo appuntamento.
Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale, le parti dovranno unirsi civilmente davanti all'ufficiale di stato civile e due testimoni sottoscrivendo il vero e proprio atto di unione. Se l'unione civile non è costituita nei termini prescritti, la domanda si considera nulla e occorre rifarla.
Documenti
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Ultimo aggiornamento: 18 novembre 2025, 13:44